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Legge 23/12/1996 n. 662186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. 187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185. 188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento é subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986 n. 120. 190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. 191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento. 192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995 n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività. 193. All'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, il comma 1 é sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione". 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nel- la misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. 195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1 marzo 1985 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985 n. 155. 196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989 n. 88. 197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile. 198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, é consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività. 199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi é ammessa la rateizza- zione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989 n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196. 201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989 n. 88, é integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa. 202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, é estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989 n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti. 203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, é sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non é richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". 204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426. 205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217. 206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, é estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. 207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti é ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
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